Compete l’ecobonus al 110% a chi effettua lavori su un singolo appartamento, nel caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea di condominio dell’intervento sull’intero edificio? Il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che innalza la detrazione delle spese sostenute per la casa comprese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, al 110% per: efficienza energetica, interventi antisismici, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Adiconsum ha stilato una guida per la corretta fruizione di questo incentivo, ricordando i principali interventi che possono usufruire dell’agevolazione.
Il Quesito
E’ stato comunque necessario l’intervento del direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate per chiarire il senso della norma. Il quesito era stato così formulato: “L’istante dichiara di essere proprietario di un appartamento facente parte di un immobile a quattro piani, con due unità abitative per piano, e intende usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio. L’istante fa presente che l’assemblea condominiale non è interessata ad eseguire i lavori per l’efficientemento energetico mediante l’isolamento termico (chiamato anche cappotto termico) delle superfici opache dell’intero involucro dell’edificio”.
Il Dubbio
Tuttavia – prosegue il documento – “l’assemblea ha concesso ai condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti. L’istante chiede, quindi, se può avvalersi dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio, nonostante l’intervento, anziché essere realizzato dal condominio, sia effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile”. Il cittadino ha anche chiesto “se in caso di diniego del nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile, possa avvalersi dell’agevolazione.
La Risposta
La risposta dell’agenzia non si è fatta attendere: ha specificato che anche il singolo condomino, “nel caso di lavori sulle pareti esterne del condominio di propria pertinenza, può accedere all’ecobonus del 110%, a patto di rispettare i requisiti generali previsti dalla norma ed in caso di lavori autorizzati dall’assemblea condominiale. “Per quanto concerne i requisiti, resta l’obbligo che gli interventi sull’involucro dell’edificio interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda. Sarà altresì necessario conseguire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio condominiale, e non solo del singolo appartamento”, ha spiegato informazionefiscale.it.
La Soluzione
“Pertanto, nel caso di impossibilità di installare il cappotto termico esterno sulle pareti di propria pertinenza, o se dalla valutazione tecnica preliminare dovesse emergere l’impossibilità a rispettare i requisiti per l’accesso alla detrazione del 110%, per gli interventi di isolamento termico interno resta la possibilità di beneficiare dell’ecobonus ordinario, con aliquota al 65% e con possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura”, ha concluso informazionefiscale.it.
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